IL COLLEGIO DEI DOCENTI
Le competenze del collegio dei docenti risultano da una combinata lettura dell’art. 7 del T.U. 297/74, di successivi provvedimenti normativi e delle disposizioni del CCNL. Nel rispetto della libertà d’insegnamento costituzionalmente garantita a ciascun docente, il collegio ha potere deliberante in ordine alla didattica e particolarmente su:
a) l’elaborazione del Piano dell’offerta formativa (art. 3 del D.P.R. 08.03.1999, n. 275);
b) l’adeguamento dei programmi d’insegnamento alle particolari esigenze del territorio e del coordinamento disciplinare (art. 7 comma 2 lett. a) T.U.);
c) l’adozione delle iniziative per il sostegno di alunni handicappati e di figli di lavoratori stranieri (art. 7 comma 2 lett. m e n T.U.) e delle innovazioni sperimentali di autonomia relative agli aspetti didattici dell’organizzazione scolastica (art. 2, comma 1 DM 29.05.1999 n. 251, come modificato dal DM. 19.07.1999 n. 178);
d) la redazione del piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione (art. 13 del CCNI 31.08.1999);
e) la suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri, ai fini della valutazione degli alunni (art. 7 comma 2 lett. c T.U., art. 2 OM 134/2000);
f) l’adozione dei libri di testo, su proposta dei consigli di interclasse o di classe, e la scelta dei sussidi didattici (art. 7 comma 2 lett. e T.U.);
g) l’approvazione, quanto agli aspetti didattici, degli accordi con reti di scuole (art. 7 comma 2 D.P.R. 08.03.1999 n. 275);
h) la valutazione periodica dell’andamento complessivo dell’azione didattica (art. 7 comma 2 lett. d T.U.);
i) lo studio delle soluzioni dei casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti, eventualmente, gli esperti (art. 7 comma 2 lett. o T.U.);
j) la valutazione dello stato di attuazione dei progetti per le scuole situate nelle zone a rischio (art. 4 comma 12 CCNI 31.08.1999);
k) l’identificazione e attribuzione di funzioni strumentali al P.O.F. (art. 28 del CCNL 26.05.1999 e art. 37 del CCNI 31.08.1999), con la definizione dei criteri d’accesso, della durata, delle competenze richieste, dei parametri e delle cadenze temporali per la valutazione dei risultati attesi;
l) la delibera, nel quadro delle compatibilità con il P.O.F. e delle disponibilità finanziarie, sulle attività aggiuntive di insegnamento e sulle attività funzionali all’insegnamento (art. 25 CCNL).
Formula inoltre proposte e/o pareri:
a) sui criteri per la formazione delle classi, l’assegnazione dei docenti e sull’orario delle lezioni (art. 7 comma 2 lett. b T.U.);
b) su iniziative per l’educazione alla salute e contro le tossicodipendenze (art. 7 comma 2 lett. q T.U.);
c) sulla sospensione dal servizio di docenti quando ricorrano particolari motivi di urgenza (art. 7 comma 2 lett. p T.U.).
Il collegio elegge infine nel suo seno i docenti che fanno parte del comitato di valutazione del servizio del personale docente e, come corpo elettorale, i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto.
Non compete più ad esso la scelta dei collaboratori intesi come staff della dirigenza scolastica per specifici compiti di gestione e di organizzazione (cm 30.8.2000 n. 205). La nomina di collaboratori è quindi una prerogativa del dirigente scolastico, mentre al collegio compete la nomina dei responsabili delle funzioni strumentali e, eventualmente, di altre figure che operino solo sul versante educativo e didattico e non su quello della gestione.
Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti in servizio nel circolo o nell’istituto ed è presieduto dal dirigente scolastico; ne fanno parte anche i supplenti temporanei, limitatamente alla durata della supplenza, nonché i docenti di sostegno che assumono la contitolarità delle sezioni o delle classi in cui operano.